14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19886 del 14 maggio 2014
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in Massimario
Testo massima n. 1
È legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede. [ Fattispecie di sequestro probatorio di “Ipad”, nell’ambito di indagini per reati fiscali ].
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