14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7035 del 13 febbraio 2014
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ma rappresenta la documentazione di un’attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. c.p.p., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M..
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