14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13068 del 21 marzo 2013
Posted at 15:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all’inizio delle predette operazioni.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]