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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26738 del 19 giugno 2013

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26738 del 19 giugno 2013

Testo massima n. 1

È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall’art. 191 c.p.p.. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall’indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore ].

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