14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6095 del 10 febbraio 2014
Testo massima n. 1
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell’art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell’esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. [ In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all’art.190 c.p.p., il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione ].
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