14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 32697 del 23 luglio 2014
Testo massima n. 1
I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 c.p.p., non trovando applicazione in tal caso la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. [ In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad intercettazioni legittimamente autorizzate ed eseguite all’interno di un’autovettura, ha ritenuto utilizzabile, nell’ambito di altro procedimento, la registrazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per il divieto di cui all’art. 270, comma primo, c.p.p. ].
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Testo massima n. 2
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa.
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