Cass. civ. n. 26042 del 23 dicembre 2010

Testo massima n. 1


In tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali cosa individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra la tardiva corresponsione da parte della P.A. dell'indennità di requisizione e l'inadempimento da parte del titolare del bene requisito all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo fondiario, cui sia seguita l'espropriazione del bene, allorché l'inadempimento sia una conseguenza probabile e verosimile del tardivo versamento dell'indennità.