Cass. pen. n. 5624 del 5 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il 'dies a quò va fissato nel 15 settembre (e 'non computatur'), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato.(Fattispecie di impugnazione tardiva).