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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5722 del 6 febbraio 2015

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5722 del 6 febbraio 2015

Testo massima n. 1

Il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompagnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percorso in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la notifica mediante consegna personale ovvero a persone abilitate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale esercizio dell’attività lavorativa. L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della notifica a norma dell’art. 171, lett. d ], cod. proc. pen. che, inficiando il procedimento della “vocatio in ius”, ha carattere assoluto ai sensi dell’art. 179 stesso codice.

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