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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7056 del 18 febbraio 2015

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7056 del 18 febbraio 2015

Testo massima n. 1

La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti

sananti della nullità conseguente all’omessa traduzione dell’ordinanza cautelare

personale nella lingua conosciuta dall’indagato alloglotta, anche a seguito della

riformulazione dell’art. 143 cod. proc. pen., sempre che l’impugnazione non sia

stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare

ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. [ In

applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale

del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla

mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di

merito ].

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