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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11514 del 19 marzo 2015

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11514 del 19 marzo 2015

Testo massima n. 1

L’obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti

del cittadino straniero sussiste a norma dell’art. 143 cod. proc. pen., come

modificato dall’art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel

caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del

g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, ma la sua

configurabilità non discende automaticamente dal mero “status” di straniero o

apolide, essendo la stessa, subordinata all’accertamento dell’ignoranza della lingua

italiana.

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