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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12101 del 23 marzo 2015

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12101 del 23 marzo 2015

Testo massima n. 1

L’obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell’imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell’art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore.

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