14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15676 del 27 luglio 2005
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno, quale conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo della potenziale lesività del fatto altrui, ma che tale fatto è stato causa di un danno concreto. Pertanto, per la risarcibilità del danno futuro è necessario un elevato grado di probabilità che esso si verifichi in base ad un criterio di regolarità [
id quod plerumque accidit ]; ne consegue che per ottenere il riconoscimento del diritto risarcitorio corrispondente al lucro cessante futuro, non è sufficiente la prova dei postumi permanenti derivati dalle lesioni subite dal danneggiato, ma occorre che egli provi che dalle stesse è derivata la riduzione della capacità lavorativa specifica, non originandosi dall’invalidità personale permanente automaticamente la presunzione di danno da lucro cessante futuro.
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