14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32904 del 23 luglio 2014
Testo massima n. 1
Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell’art. 127, comma settimo, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione alle parti “senza ritardo” dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la genericità della previsione non la rende rapportabile al concetto di termini perentori. [ Fattispecie relativa a reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento avente ad oggetto la limitazione alla ricezione della stampa locale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]