14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45190 del 8 novembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di archiviazione, il combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 127 cod. proc. pen. – applicabili all’udienza fissata a seguito di opposizione all’archiviazione della persona offesa, in virtù del rinvio di cui al comma secondo dell’art. 409 cod. proc. pen. – garantiscono alla persona offesa e al suo difensore la piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, tutelano la concreta possibilità di partecipazione all’udienza. [ Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del Gip per violazione del diritto al contraddittorio in un caso in cui il difensore della parte offesa, tre quarti d’ora prima dell’inizio dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un imprevisto ed il Gip aveva, invece, ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando all’esito dell’udienza ordinanza di archiviazione ].
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