Cass. pen. n. 11873 del 20 marzo 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della validità formale dell'ordinanza emessa in udienza, non rileva l'illeggibilità della sottoscrizione del giudice, poiché è sufficiente l'identificazione dei componenti dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, attraverso il verbale d'udienza sottoscritto dall'ausiliario che assiste il giudice e garantisce la veridicità di quanto in esso attestato.
Testo massima n. 2
In tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale).