14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19784 del 13 maggio 2015
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 108 c.p.p.- che prevede la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa – non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo in cui l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza [ art. 614 c.p.p. ], mentre per quelli in camera di consiglio, regolati dall’art. 611 c.p.p., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell’intervento sia del P.G. presso la S.C. che del difensore del ricorrente. [ Fattispecie in cui la revoca di due difensori e la contestuale nomina del nuovo difensore di fiducia, proponente istanza ex art. 108 c.p.p., è intervenuta tre giorni prima dell’udienza designata per la trattazione del ricorso: nomina 7 aprile 2015, istanza, ex art. 108 c.p.p., del successivo 9 aprile, udienza fissata e celebrata il seguente 10 aprile ].
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