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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9814 del 6 marzo 2015

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9814 del 6 marzo 2015

Testo massima n. 1

In tema di colpa medica, non è configurabile la responsabilità civile in capo al medico titolare di assistenza sanitaria [ cosiddetto medico di base ] per i danni prodotti dalla condotta del proprio sostituto, svolgendo quest’ultimo, in assenza del medico titolare, l’attività professionale in nome e per conto proprio, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’individuazione del sostituto sia stato effettutata dal medico sostituito.

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