14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 43481 del 17 ottobre 2014
Posted at 15:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
È ammissibile la costituzione di parte civile, ancorché la sottoscrizione del difensore sia apposta esclusivamente in calce alla procura speciale rilasciata dalla persona offesa e non alla dichiarazione di costituzione sottoscritta dal solo interessato, considerato che essa è sufficiente ad integrare il requisito della sottoscrizione del difensore in calce all’atto di costituzione, previsto dall’art. 78, comma primo, lett. e ] cod. proc. pen.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]