Cass. pen. n. 9933 del 9 marzo 2015

Testo massima n. 1


Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum".

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