Cass. pen. n. 19615 del 13 maggio 2014
Testo massima n. 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo di reato, deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima la motivazione di decreto di convalida emesso a norma dell'art. 355 c.p.p. sintetizzata nell'espressione di stile "quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato trattandosi di cose sulle quali il reato è stato commesso").