Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26444 del 18 giugno 2014

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26444 del 18 giugno 2014

Testo massima n. 1

In tema di reati fallimentari, le condotte distrattive poste in essere prima dell’ammissione al concordato preventivo rientrano, anche nel caso in cui la società non sia poi dichiarata fallita, nell’ambito previsionale dell’art. 236, comma secondo, L.F. il quale, in virtù dell’espresso richiamo all’art. 223 L.F., punisce i fatti di bancarotta previsti dall’art. 216 L.F., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite.

Testo massima n. 2

L’espressione “cose pertinenti al reato”, cui fa riferimento l’art. 321 c.p.p., se è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall’art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estende sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la “res” e l’illecito penale. [ Fattispecie in cui, la Corte, ha escluso che potesse costituire cosa pertinente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale un bene immobile oggetto di un contratto preliminare di acquisto rimasto inadempiuto e, quindi, mai entrato a far parte del patrimonio di società successivamente ammessa a concordato preventivo ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze