Cass. pen. n. 6348 del 13 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze "aliunde" acquisite.