14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19292 del 11 maggio 2015
Posted at 15:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’art. 36, comma primo, lett. h ], c.p.p., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.
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