Cass. pen. n. 10075 del 10 marzo 2015
Testo massima n. 1
L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria).
Testo massima n. 2
La disposizione contenuta nell'art. 299, comma quarto ter cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre accertamenti medici e di nominare un perito o quando ritenga di non accogliere richieste in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare per motivi di salute, non trova applicazione nella fase esecutiva della condanna, in considerazione della tendenziale definitività della condizione detentiva rispetto alla provvisorietà della fase cautelare.