14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18796 del 7 maggio 2014
Testo massima n. 1
È inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame che, investito della richiesta di revoca del sequestro preventivo, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive della stessa, pur se esercitando un potere non di sua spettanza. [ Nell’affermare il principio, la Corte ha precisato che l’ordinanza del Tribunale del riesame emessa ex art. 324 c.p.p. è ricorribile per cassazione, a cura della parte interessata, anche al fine di denunciare la ritenuta incompetenza dello stesso tribunale in sede incidentale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]