14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 66 del 8 gennaio 2015
Testo massima n. 1
La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. [ In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha statuito che erroneamente la corte territoriale – con riguardo da una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzata da un’addetta al “call center” – non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i relativi capitoli vertenti su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero inidonei alla prova e generici nonostante l’indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, senza esaminare i documenti ed esercitare i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ. ].
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