14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26292 del 15 dicembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale [ quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell’appello ], ricade sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
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