14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 452 del 14 gennaio 2015
Testo massima n. 1
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d’appello, della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di diniego del rimborso, equivalesse, implicitamente, a ritenere l’atto stesso come legittimamente emesso ].
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