Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20128 del 7 ottobre 2015

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20128 del 7 ottobre 2015

Testo massima n. 1

La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del d.m. n. 140 del 2012, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze