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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6894 del 7 aprile 2015

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6894 del 7 aprile 2015

Testo massima n. 1

La parte risultata totalmente vittoriosa non può impugnare la sentenza a sé favorevole per far valere motivi attinenti alla motivazione della stessa, neppure lamentando un ipotetico pregiudizio derivante dal formarsi del giudicato su di essa, trattandosi di evenienza non idonea ad integrare l’interesse ad impugnare. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame esperito dalla parte convenuta in giudizio – conduttrice di un immobile – avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione e di rilascio del bene locato, escludendo che l’interesse ad impugnare potesse ravvisarsi nella sua pretesa all’accertamento della validità di un compromesso di compravendita, relativo a quello stesso bene, concluso dal proprio coniuge ].

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