Cass. civ. n. 22510 del 23 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 cod. proc. civ., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.