14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10543 del 22 maggio 2015
Testo massima n. 1
In materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea [ esclusa la Danimarca ], a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE [ salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto art. 15 ], sicché, dovendosi ritenere integrato il requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, è valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell’Unione europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilità dell’opposizione ex art. 648 cod. proc. civ. [ Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ. ].
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