14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14653 del 14 luglio 2015
Testo massima n. 1
La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto, per mancato rispetto dell’art. 477, comma 1, c.p.c., è conseguenza di una irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore, per avere egli disatteso un onere imposto a garanzia della legittimità dell’azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, e non una condizione di esistenza del diritto ad agire “in executivis”, sicché l’opposizione fondata su di essa, riguardando il “quomodo” e non l'”an” dell’esecuzione forzata, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
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