14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12785 del 27 settembre 2000
Posted at 17:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata comunicazione al difensore di una delle parti costituite, da parte del consulente tecnico autorizzato dal giudice a compiere indagini da solo [ art. 194 c.p.c. ], del tempo e del luogo di inizio delle operazioni [ art. 90, primo comma, disp. att. ], determina la nullità della consulenza tecnica — rilevante ove tempestivamente eccepita —, né il vizio è escluso dalla presenza alle operazioni della parte personalmente, che debba essere sottoposta ad accertamenti medico-legali.
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