Cass. civ. n. 5908 del 9 novembre 1981
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui la nullità della consulenza tecnica derivante dalla mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali ha carattere relativo e deve, pertanto, essere eccepita sotto pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione trova applicazione anche se il giudice nell'udienza successiva a detto deposito abbia concesso un rinvio onde consentire alle parti la possibilità di esaminare il contenuto della relazione stessa.