Cass. civ. n. 6098 del 15 novembre 1982
Testo massima n. 1
Le attività del consulente tecnico d'ufficio meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri, accessibili a chiunque (nella specie, catasto), così come quelle di semplice valutazione di dati in precedenza accertati, non integrano vere e proprie indagini tecniche, e, pertanto, possono essere compiute senza preventivo avviso alle parti, ed anche dopo la chiusura delle operazioni peritali.