14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6099 del 5 dicembre 1985
Testo massima n. 1
Lo svolgimento dell’incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d’ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall’esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U.
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