Cass. civ. n. 978 del 18 febbraio 1986

Testo massima n. 1


In tema di consulenza tecnica, la norma dell'art. 91, disp. att. c.p.c. (comunicazioni ai consulenti di parte) presuppone che il consulente d'ufficio agisca da solo, onde la necessità che il consulente di parte sia tempestivamente avvertito nei modi prescritti delle indagini predisposte, ma se le parti, facultate dal secondo comma dell'art. 194 c.p.c. ad intervenire alle operazioni a mezzo dei propri consulenti tecnici, non chiedono — nell'autorizzare il consulente d'ufficio all'immediato inizio delle indagini — di avvalersi della facoltà di controllo, viene meno il motivo (menomazione delle garanzie della difesa) che potrebbe imporre la rinnovazione della consulenza.

Testo massima n. 2


La comunicazione dell'inizio delle operazioni data dal consulente tecnico d'ufficio mediante dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza, il cui contenuto si presume noto e non va comunicato alle parti, deve contenere l'indicazione non solo del giorno ma anche degli altri due elementi imposti dall'art. 90 disp. att. c.p.c., e cioè del luogo (città ed, occorrendo, via e numero civico) e dell'ora d'inizio delle operzioni.

Normativa correlata