14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5775 del 19 aprile 2001
Testo massima n. 1
In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente ha l’obbligo di comunicare alle parti soltanto il giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, mentre incombe alle parti l’onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi; l’omissione della comunicazione dà luogo a nullità, sempreché dalla stessa sia derivato un concreto pregiudizio del diritto di difesa [ nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse la nullità della notifica in un caso in cui, disposta CTU ematologica per l’accertamento della paternità naturale e ritualmente comunicato non solo l’inizio delle operazioni ma anche le sedute successive, il ricorrente lamentava di non essere stato informato preventivamente dagli istituti e laboratori scelti dal consulente per gli esami immuno-ematologici e biologici, del che non aveva mai fatto richiesta ].
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