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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4664 del 17 dicembre 1976

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4664 del 17 dicembre 1976

Testo massima n. 1

La clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto che svolge — anche limitatamente a una sola parte degli obblighi che ne derivano — la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall’altra, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempienza o ritardo, con l’effetto di determinare e limitare a tale prestazione [ sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore ] la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto. La pattuizione di una penale non sottrae il rapporto obbligatorio alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore se questi prova che l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, cui accede la clausola penale, sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile o risulti comunque giustificato, in relazione all’
exceptio inadimplenti contractus, dall’inadempienza dell’altra parte. Analogamente, per l’operatività della clausola penale pattuita per il caso di ritardo nell’adempimento è necessaria la mora del debitore secondo le regole di cui all’art. 1219 c.c., salvo che le parti non abbiano diversamente disposto.

Testo massima n. 2

La disposizione dell’art. 1219, n. 3, c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, è ispirata alla ratio di ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore nell’adempimento sia limitata al compito meramente passivo di ricevere la prestazione e l’iniziativa di adempiere competa quindi soltanto al debitore, che diventa perciò moroso per la sola scadenza del termine se rimane passivo. In particolare, nella compravendita, poiché, ove non sia diversamente stabilito, il venditore e il compratore sono tenuti ad adempiere contestualmente al pagamento e alla consegna della cosa venduta, se la solutio non avviene al momento della traditio,
decorrono da quello stesso momento gli interessi moratori sul prezzo dovuto.

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