14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5345 del 29 maggio 1998
Testo massima n. 1
Il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto viziata la sentenza del giudice di merito fondata sulla relazione del consulente d’ufficio che, incaricato di accertare la sussistenza, o meno, di una situazione di impossibilità della prestazione lavorativa per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, aveva proceduto autonomamente ad accertare le mansioni espletate dal lavoratore medesimo ].
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