Cass. civ. n. 8206 del 22 luglio 1993
Testo massima n. 1
Poiché il consulente tecnico ha il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice, circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse.