14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7036 del 28 luglio 1994
Testo massima n. 1
Nelle controversie in tema d’invalidità pensionabile, l’obbligo del consulente tecnico di ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli [ art. 193 c.p.c. ] implica, in particolare, quello di visitare fuori del proprio studio l’assicurato, qualora questi comprovi, anche mediante l’invio di certificazione medica, l’assoluta impossibilità di recarsi presso l’ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronunci in ordine all’invalidità dell’assicurato in mancanza di visita di quest’ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l’impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non è deducibile in cassazione ove la nullità della consulenza [ esperita nel giudizio di primo grado ] non sia stata dall’assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.
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