Cass. civ. n. 7036 del 28 luglio 1994

Testo massima n. 1


Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, l'obbligo del consulente tecnico di ufficio di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.) implica, in particolare, quello di visitare fuori del proprio studio l'assicurato, qualora questi comprovi, anche mediante l'invio di certificazione medica, l'assoluta impossibilità di recarsi presso l'ausiliare per sottoporsi a visita e tale impedimento non sia superabile con un rinvio delle indagini entro ragionevoli limiti temporali. La consulenza che si pronunci in ordine all'invalidità dell'assicurato in mancanza di visita di quest'ultimo, e sulla base dei soli documenti processuali, nonostante l'impossibilità del medesimo di sottoporsi a visita presso il consulente nel giorno da questo fissato, è inficiata da nullità, con conseguente nullità della sentenza che accolga le conclusioni di tale consulenza; ma il vizio non è deducibile in cassazione ove la nullità della consulenza (esperita nel giudizio di primo grado) non sia stata dall'assicurato dedotta nei primi atti difensivi, o quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, e non abbia costituito oggetto di motivo di appello.

Normativa correlata