14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1944 del 24 marzo 1984
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in Massimario
Testo massima n. 1
Allorché l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio [ in senso lato ] del debitore — come nel caso di pagamenti da effettuarsi dalla pubblica amministrazione, ai quali non possono parificarsi gli ordinativi — non si applica la norma contenuta nel n. 3 dell’art. 1219 c.c., ispirata al principio dies interpellat pro homine, bensì la norma generale del primo comma dello stesso articolo, per cui il debitore non è costituito in mora se non mediante intimazione o richiesta per iscritto.
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