Cass. civ. n. 1944 del 24 marzo 1984

Testo massima n. 1


Allorché l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio (in senso lato) del debitore — come nel caso di pagamenti da effettuarsi dalla pubblica amministrazione, ai quali non possono parificarsi gli ordinativi — non si applica la norma contenuta nel n. 3 dell'art. 1219 c.c., ispirata al principio dies interpellat pro homine, bensì la norma generale del primo comma dello stesso articolo, per cui il debitore non è costituito in mora se non mediante intimazione o richiesta per iscritto.