14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4017 del 19 febbraio 2013
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno, ove sia stata svolta una consulenza tecnica di ufficio per una precisa quantificazione dello stesso [ nella specie, relativo al pregiudizio patrimoniale subito da fabbricati ed aree edificabili per effetto di immissioni di polveri di cemento ], il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., solo quando ritenga, con congrua e logica motivazione, il relativo accertamento peritale inidoneo allo scopo, sussistendo, pertanto, il presupposto normativo del ricorso all’equità, costituito dalla situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno; incorre, invece, in evidente contraddizione, rendendo impossibile l’individuazione dei criteri e del percorso logico seguito per pervenire alla liquidazione, il giudice che, dopo aver ritenuto inattendibile la consulenza tecnica, utilizzi i valori in essa accertati per operare la valutazione equitativa del danno.
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