14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6229 del 24 ottobre 1983
Testo massima n. 1
Qualora la risoluzione della controversia involga l’esame di problemi tecnici di non lieve difficoltà — quali sono quelli riguardanti le caratteristiche funzionali di una struttura in cemento armato — non è consentito al giudice di prescindere totalmente dalle conclusioni del C.T.U. dovendo, invece, ove reputi di dissentirne, contrapporre ad esse un ragionamento fondato su criteri scientifici, senza poter fondare il suo diverso avviso su fatti notori di non controllata esattezza, dovendo il notorio essere inteso in senso rigoroso e come fatto acquisito alla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
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