Cass. civ. n. 6887 del 23 luglio 1994
Testo massima n. 1
Il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, ultima parte, c.c., «in ogni caso» e, cioè, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o fattualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria è accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo.
Testo massima n. 2
La formale costituzione in mora del debitore non è necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento della obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o, in altri termini, in un luogo <em>lato sensu</em> riferibile alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella, meramente passiva, di ricevere la prestazione.