14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 71 del 4 gennaio 2002
Posted at 17:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
È nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre un’ulteriore perizia, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata; detta decisione può essere censurata in sede di legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficientemente motivata.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]