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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1132 del 2 febbraio 2000

Testo massima n. 1

Poiché la consulenza tecnica d’ufficio ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile [ nella specie in materia di spese condominiali ] richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei.

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